Agevolazioni fiscali

Donatori privati

La denominazione «ODV» comporta la possibilità, per coloro che effettuano un’adozione a distanza o una donazione (persone fisiche o giuridiche), di beneficiare delle disposizioni di agevolazione per la deduzione o detrazione delle donazioni dall’imposta sul reddito. Gli importi erogati sono detraibili e/o deducibili secondo le disposizioni di legge previste dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.

Detrazioni
Un privato che fa una donazione a una ODV riceverà un beneficio fiscale riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi tramite una riduzione dell’imposta lorda dovuta. L’importo delle erogazioni liberali in denaro è detraibile dall’imposta lorda per un importo pari al 35 per cento degli oneri sostenuti, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Le donazioni in contante non sono detraibili.

Cessioni gratuite di beni
È consentito alle imprese di cedere gratuitamente alle ODV beni destinati all’eliminazione dal circuito commerciale. La possibilità di fruire delle agevolazioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge.

Deduzioni
Le liberalità erogate da persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

I due sistemi, di detrazioni e di deduzione, sono tra di loro alternativi.

N.B. Per la deduzione o detrazione è indispensabile conservare la ricevuta postale o bancaria delle quote annuali di adozione e/o delle donazioni.

Aziende

Donazione in denaro:

È possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ODV, per un importo non

superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per poter usufruire di questa possibilità è necessario effettuare il versamento tramite banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Sono pertanto esclusi gli importi versati in contanti.

Unitamente alla presente ricevuta attestante il versamento (circolare ministeriale del 14/6/2001, n. 55/E), ai fini fiscali è necessario conservare anche la ricevuta di avvenuto versamento e/o copia dell’assegno, del bonifico bancario, dell’estratto conto per eventuali accertamenti disposti dalle autorità fiscali competenti.

Donazione in beni:

Le agevolazioni fiscali descritte nel precedente paragrafo si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili.

In aggiunta, l’articolo 83 D.Lgs. 117/2017 rimanda al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per maggiori dettagli circa le tipologie dei beni in natura oggetto delle detrazioni o deduzioni e le modalità di calcolo del valore degli stessi.

Cause Related Marketing:

Partendo dal presupposto che il contratto di Cause Related Marketing debba essere assimilato al contratto di sponsorizzazione, i costi sostenuti dall’impresa nell’ambito della campagna CRM sono da considerare interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare tecnica di vendita. (Risoluzione n. 356 del 14 novembre 2002 – DPR 917/86, articolo 75 comma 5)

Volontariato d’impresa:

Sono deducibili le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ODV, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. (DPR 917/1986, art. 100, comma 2 lett. i)

Payroll giving – donazioni in busta paga:
Agevolazioni fiscali previste per le donazioni in denaro degli individui.

Sponsorizzazioni:
I costi sostenuti dall’impresa sono da considerare interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare tecnica di vendita. (Risoluzione n. 356 del 14 novembre 2002 – DPR 917/86, articolo 75 comma 5)

Natale Solidale:
Agevolazioni fiscali previste per le donazioni in denaro delle aziende.